Statuto AITRO
Art. 1 – Denominazine e sede
È costituita a norma degli art. 36-37-38 del Codice Civile l’Associazione Italiana Tecnici di Radioterapia Oncologica, abbreviata A.I.T.R.O. e così di seguito denominata, la cui sede legale coincide con il domicilio del Segretario in carica attualmente in Torino, Via Sagra San Michele 3 – 10139 TO
Art. 2 – Scopi
L’A.I.T.R.O. è una associazione non riconosciuta apartitica, antirazzista, aconfessionale e non persegue fini di lucro. Scopo dell’A.I.T.R.O. è la valorizzazione scientifico professionale del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica operante in Oncologia Radioterapica e Fisica Sanitaria, mediante la promozione e l’applicazione della ricerca scientifico-culturale nelle specifiche aree di competenza (Radiologica, Oncologica e di Fisica Sanitaria) e la promozione della informazione e della formazione di base e permanente, nel rispetto del Codice Deontologico Professionale.
È inoltre compito dell’A.I.T.R.O. promuovere e stabilire rapporti di collaborazione e cooperazione nonché iniziative comuni con le Istituzioni Pubbliche, Ministero della Salute con il Programma ECM, (con rappresentanti presso l’ISS – Istituto Superiore di Sanità, con l’ISPESL, ecc.), le Università, la Federazione Nazionale Professionale TSRM, le Società Scientifiche, le Associazioni e le Strutture Private anche Aziendali ed Industriali, Nazionali ed Internazionali (con propri rappresentanti presso Associazioni Europee come ESTRO, ecc.) aventi interessi scientifico-culturali nell’ambito dell’Oncologia, della Radiologia, della Radioterapia e della Fisica Sanitaria.
Art. 3 – Manifestazioni Scientifiche e attività
L’A.I.T.R.O. promuove attività tecnico scientifico – culturali e organizza ogni biennio un Congresso Nazionale finalizzato all’aggiornamento professionale anche in collaborazione con la Federazione Nazionale Collegi dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e/o l’Associazione Medica A.I.R.O., e/o l’Associazione di Fisica Sanitaria AIFM e/o altre Associazioni affini dell’area Radiologica e/o Oncologica).
Il raggiungimento degli scopi specificati nell’art. 2 avviene principalmente mediante:
- l’organizzazione di Corsi di Formazione ed Aggiornamento, Convegni, Congressi e Seminari, incontri e riunioni anche in collaborazione con gli Enti menzionati nell’articolo 2. Tali eventi possono essere realizzati mediante l’impiego di una o più fra tutte le tecnologie disponibili al momento della realizzazione dell’evento stesso, ivi comprendendo la formazione a distanza (FAD).
- La pubblicazione e la diffusione di documentazione scientifica, informativa e didattica attinente agli scopi ed agli ambiti dellaAssociazione. Possono essere impiegati uno o più fra tutti i canali comunicativi tecnologicamente disponibili.
Art. 4 – Soci
I soci dell’A.I.T.RO. sono: ordinari
Sono soci ordinari i Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (T.S.R.M.) operanti in strutture pubbliche o private di Oncologia Radioterapica e Fisica Sanitaria. Possono essere altresì soci ordinari i TSRM ovunque operanti aventi interessi scientifico-culturali affini alla Associazione.
L’iscrizione all’A.I.T.R.O. avviene mediante la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di respingere, fornendo motivazione scritta e restituendo la quota associativa eventualmente versata. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Alla domanda deve essere allegato il curriculum professionale del T.S.R.M..
I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota annuale di Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dei nuovi soci s’intende per l’anno in cui è stata presentata la domanda qualsiasi sia la data di presentazione.
Art. 5 – Altre categorie di soci
Sono soci onorari i T.S.R.M. italiani e/o stranieri che abbiano dato contributi di particolare importanza per la vita e/o per gli scopi dell’AITRO e coloro i quali abbiano ricoperto la carica di Presidente della Associazione. Tutti i soci possono proporre le nomine di soci Onorari: le proposte devono essere approvate dal consiglio Direttivo. I soci onorari sono nominati a vita e sono esentati dal pagamento della quota annuale.
Art. 6 – Decadenza dei soci
La decadenza del socio avviene:
- per dimissioni volontarie comunicate per iscritto.
- per mancata corresponsione della quota associativa annuale
- per indegnità, dichiarata dal Consiglio Direttivo il quale fornendo motivazione scritta, qualora sussistano gravi motivi contrari agli scopi dell’Associazione ed alla Deontologia professionale, può, dichiarare decaduto il socio qualsiasi sia la categoria di appartenenza.
Art. 7 – Organi Ufficiali
Sono organi ufficiali dell’A.I.T.R.O. l’Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea generale ordinaria si svolge in occasione di ogni Congresso Nazionale dell’ A.I.T.RO, con cadenza biennale.
L’ordine del giorno dell’Assemblea è disposto dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo. Assemblee straordinarie possono essere indette per importanti e documentati motivi su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci ordinari, in regola con l’iscrizione. La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria, unitamente all’ordine del giorno può essere comunicata al socio in forma scritta o mediante via telematica o altri mezzi tecnologici disponibili al momento della convocazione stessa, ivi compresa la pubblicazione sul sito informatico ufficiale dell’Associazione, con un anticipo di almeno 30 giorni. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9. Il voto è palese. Sono ammesse due deleghe, documentate per iscritto, per socio presente.
Art. 9 – Modifiche dello statuto e scioglimento dell’A.I.T.R.O.
Modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o almeno da due terzi più uno dei votanti; il numero dei votanti non può essere inferiore al cinquanta per cento degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Con le medesime modalità, ma con la maggioranza di quattro quinti più uno dei voti espressi, l’Assemblea può deliberare per lo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea designa una commissione incaricata della liquidazione dei beni dell’A.I.T.R.O.
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (C.D.) è composto da: il Presidente, il Presidente eletto, che assume le funzioni del Vice-Presidente, e otto membri.
Il C.D. su proposta del Presidente nomina fra gli otto membri, un Segretario-Tesoriere. Il C.D. resta in carica quattro anni e ogni membro è rieleggibile. In caso di vacanze, fino alla successiva Assemblea ordinaria dei soci, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice-Presidente. In caso di vacanze, le funzioni del Vice-Presidente vengono assunte da un membro ordinario nominato dal C.D.. Per i membri ordinari succede il primo dei non eletti fino alla scadenza del mandato.
Le riunioni del C.D. si devono tenere con frequenza non inferiore ad un semestre, salvo motivi comprovanti il ritardo della convocazione. Le riunioni del C.D., indette dal Presidente con preavviso di dieci giorni, contenente l’Ordine del Giorno, sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le riunioni del C.D. possono anche avvenire per via telematica o in videoconferenza, mediante l’impiego della tecnologia disponibile su richiesta del Presidente.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente (o del Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di sua indisponibilità). Le deliberazioni possono essere anche assunte mediante via telematica o in videoconferenza a maggioranza dei componenti del C.D. su richiesta del Presidente fatta pervenire mediante uno dei canali tecnologicamente disponibili. Le deliberazioni così assunte hanno efficacia immediata e saranno ratificate dal C.D. alla prima riunione utile.
È compito del C.D.:
- deliberare su qualsiasi argomento attinente alle finalità istituzionali dell’A.I.T.R.O.;
- valutare le domande di ammissione dei nuovi soci
- redigere ed aggiornare il regolamento
- amministrare il patrimonio dell’A.I.T.R.O.
- nominare eventuali Commissioni di Studio o di rappresentanza presso gli enti citati nell’art. 2.
- Determinare gli indirizzi e l’autonomia delle Commissioni summenzionate.
- Valutare, modificare ed approvare i documenti prodotti dalle Commissioni summenzionate. I documenti assumono validità per l’associazione solo quando approvati dal C.D.
- nominare i membri del Comitato Scientifico del Congresso Nazionale
- nominare eventuali Commissioni di Studio
- indire attività scientifico-culturali professionali
- elaborare documenti tecnici e proposte da sottoporre alle autorità politico-amministrative
Art. 11 – Il Presidente
Il presidente è eletto a maggioranza di voti dei soci, resta in carica due anni come Presidente eletto (con funzioni di Vice-Presidente) e due anni come Presidente effettivo; se si ricandida è rieleggibile consecutivamente. Alla decadenza del mandato se non rieletto può essere reintegrato come consigliere del C.D. con approvazione dell’Assemblea.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’A.I.T.R.O..
- Attua i deliberati dell’Assemblea e del C.D..
- Convoca le Assemblee e le riunioni dei C.D..
- Definisce gli Ordini del Giorno delle Assemblee e dei C.D.
- Assume tutte le iniziative necessarie in caso di urgenza, riferendo, per la ratifica, alla successiva riunione del C.D..
- Cura direttamente, o tramite un suo delegato, i rapporti con gli Enti previsti dall’articolo 2.
- Prepara una relazione da presentare all’Assemblea dei soci. Il presidente, sentito il C.D.,
- Può indire referendum consultivi fra i soci su questioni non attribuite dalla legge o dallo statuto dell’Assemblea
Art. 12 – Il Segretario Tesoriere
Il Segretario Tesoriere nominato tra i membri del C.D. ha i seguenti compiti:
- compila e cura i verbali del C.D. e dell’Assemblea
- cura la gestione ordinaria, tenendone dettagliata contabilità
- cura la gestione amministrativa dell’A.I.T.R.O.
- prepara i bilanci e la relativa documentazione
- partecipa con la funzione di coordinatore segretariale alle attività del Comitato scientifico e del Comitato Organizzativo dei Congressi e dei Corsi promossi dall’A.I.T.R.O.
Art. 13 – Il Patrimonio
Il patrimonio dell’A.I.T.R.O. è costituito da:
- quote dei soci ordinari il cui ammontare è proposto dal C.D. e ratificato dall’Assemblea
- eventuali contributi afferenti in occasione di manifestazioni congressuali
- sovvenzioni erogate da Enti Pubblici
- ogni altro contributo, lascito o donazione da privati, Enti o persone, ammesso dalle leggi vigenti per gli Enti, senza fini di lucro, il tutto nel rispetto degli artt. 600 e 786.
Art. 14 – L’esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell’anno successivo, il Segretario Amministrativo-Tesoriere provvederà alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo del futuro esercizio, sottoponendolo all’approvazione del C.D. e dei revisori dei conti. Tale approvazione può essere anche assunta mediante comunicazione per via telematica o in videoconferenza a maggioranza dei componenti del C.D. su richiesta del Presidente e fatta pervenire mediante uno dei canali tecnologicamente disponibili. L’approvazione così assunta ha efficacia immediata e sarà ratificata dal C.D. alla prima riunione utile.
Il bilancio consuntivo, insieme ad una relazione, deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
Art. 15 – Revisori dei conti
La gestione dell’A.I.T.R.O. è controllata da due Revisori dei conti e da un supplente, eletti dall’Assemblea dei Soci. I Revisori dei Conti possono essere presenti alle riunioni del C.D.. Essi dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale sul bilancio da presentare al CD anche tramite comunicazione scritta tramite uno dei canali tecnologicamente disponibili.
Art. 16
Per quanto non contemplato dal presente Statuto e per le interpretazioni sullo stesso, valgono le norme del codice civile.